Un imputato, condannato con patteggiamento per reati di droga, ha presentato ricorso lamentando la mancata motivazione sulla congruità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017 (art. 448, co. 2-bis c.p.p.), i motivi di impugnazione sono tassativi e non includono la valutazione sulla congruità della sanzione concordata tra le parti.
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