Due soggetti venivano condannati per il reato di trasporto illecito di rifiuti non autorizzato, avendo movimentato elettrodomestici dismessi e rottami metallici con un autocarro. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale di entrambi, escludendo il carattere occasionale della condotta a causa dell'organizzazione del trasporto e del mezzo utilizzato. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso del conducente, annullando la sentenza limitatamente al diniego delle attenuanti generiche. I giudici d'appello avevano infatti omesso di motivare adeguatamente tale rifiuto, non considerando il ruolo marginale del conducente, il minimo compenso pattuito e la sua condotta collaborativa. Il ricorso del complice è stato invece interamente rigettato, confermando anche la confisca del veicolo intestato alla moglie.
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