L'Imputato, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l'illegittimità della confisca del denaro e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i motivi di ricorso che si limitano a ripetere le tesi dell'appello, senza contestare la motivazione della sentenza impugnata, non sono ammissibili. Inoltre, per l'applicazione della particolare tenuità del fatto occorrono congiuntamente la minima entità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, requisiti esclusi nel caso di specie con motivazione logica e insindacabile.
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