La Corte di Cassazione analizza il caso di un immobile, oggetto di un contratto preliminare e di una successiva sentenza di trasferimento, sottoposto a confisca di prevenzione. La sentenza chiarisce che la tutela della posizione del promissario acquirente non si basa sulla prova della sua buona fede, ma sulla disciplina dei rapporti pendenti al momento del sequestro. Viene annullata la decisione del tribunale che aveva rigettato l'istanza degli eredi del promissario acquirente, stabilendo che spetta all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati decidere se subentrare nel contratto o risolverlo, secondo la normativa sulla confisca e terzi acquirenti.
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