In un caso di confisca di prevenzione successivamente revocata, il Tribunale ha autorizzato la restituzione dei beni ai proprietari solo dopo aver detratto l'ingente compenso dell'amministratore giudiziario. I proprietari hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale spesa dovesse essere a carico dello Stato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, non per il merito della questione, ma per un vizio di procedura. Ha chiarito che il provvedimento del Tribunale, agendo come giudice dell'esecuzione, non poteva essere impugnato direttamente in Cassazione, ma doveva essere contestato tramite un'opposizione davanti allo stesso giudice.
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