Un uomo, condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e altri reati specifici, ottiene la revoca della condanna per il reato associativo, il più grave. Il caso torna al Giudice dell'esecuzione per la rideterminazione della pena relativa ai soli reati di spaccio. Il giudice, nel ricalcolare la sanzione, stabilisce una pena base per uno dei reati residui più alta di quanto previsto nel calcolo originario. La Cassazione conferma questa decisione, stabilendo un principio importante: il giudice dell'esecuzione non è vincolato al calcolo precedente e ha piena autonomia nel definire la nuova pena, senza dover considerare la buona condotta del condannato successiva ai fatti. L'appello viene quindi respinto.
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