L'Occupante è stata condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di occupazione abusiva di un appartamento di edilizia popolare. Contro la condanna, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rilevato che il reato, di natura permanente, deve considerarsi cessato alla data della sentenza di primo grado. Di conseguenza, calcolando il tempo trascorso, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è interamente decorso. Poiché il ricorso non era manifestamente infondato, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione. L'Occupante ottiene così la cancellazione della condanna.
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