La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni autisti di una società di trasporto pubblico, confermando che la loro richiesta di una retribuzione variabile non era fondata. Il pagamento era subordinato a due condizioni non soddisfatte: l'effettivo finanziamento da parte della Regione e il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività. La Corte ha stabilito che, per le società a partecipazione pubblica, i premi di risultato devono essere sempre legati a performance concrete, in linea con i principi di contenimento della spesa pubblica.
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