Due soggetti sono stati condannati per rapina aggravata e danneggiamento. Uno dei condannati ha rinunciato al ricorso. L'altro, "Il Ricorrente", ha impugnato la sentenza, sostenendo di non aver partecipato con dolo al concorso di persone nel reato, ma di aver commesso solo favoreggiamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso. Ha confermato la responsabilità per il concorso di persone nel reato, evidenziando che la sua presenza costante, l'occultamento della targa del veicolo, il ritrovamento di oggetti per il travisamento nella sua auto e il ruolo di "palo" (vedetta) dimostravano un supporto causale efficiente alla rapina, escludendo il favoreggiamento.
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