Tre soggetti vengono condannati per un tentato scippo. L'esecutore materiale ha tentato di strappare la borsa alla vittima, fuggendo poi su un'auto guidata da un complice, dove si trovava anche un passeggero. La Cassazione chiarisce i confini del concorso di persone nel reato: mentre il conducente ha attivamente agevolato la fuga, il passeggero è un mero connivente non punibile, non avendo fornito alcun contributo materiale o morale. Poiché i ricorsi del conducente e del passeggero sono fondati, la Corte rileva l'avvenuta prescrizione del reato e annulla la loro condanna senza rinvio. Al contrario, il ricorso dell'esecutore materiale viene dichiarato inammissibile poiché manifestamente infondato sulle attenuanti generiche, confermando la sua condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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