La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un passeggero condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso. L'imputato viaggiava su un'auto che, per sfuggire al controllo, aveva speronato una vettura della polizia. La difesa sosteneva la non responsabilità del passeggero, ma i giudici hanno confermato che la sua presenza attiva e la condivisione della condotta di fuga configurano il concorso nel reato. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, evidenziando la gravità dello speronamento, i precedenti penali del soggetto, la mancanza di un lavoro stabile e di una dimora fissa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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