La Corte di Cassazione ha stabilito che nel concordato semplificato, né il commissario liquidatore né l'ausiliario nominato dal tribunale sono parti necessarie nel giudizio di reclamo contro l'omologazione. Una società in liquidazione aveva ottenuto l'omologazione del suo piano, ma l'Agenzia delle Entrate si era opposta. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il reclamo dell'Agenzia per non aver integrato il contraddittorio nei confronti di liquidatore e ausiliario, ritenuti erroneamente litisconsorti necessari. La Cassazione ha cassato questa decisione, chiarendo che tali figure sono meri ausiliari del giudice, privi di un interesse proprio che li qualifichi come parti processuali. Di conseguenza, l'ordine di integrazione era illegittimo e la sua inosservanza non poteva causare l'inammissibilità del reclamo.
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