Un Lavoratore, condannato per rapina (art. 628 c.p.), ha visto la sua pena ridotta tramite un concordato in appello. Ha poi presentato un ricorso in Cassazione, lamentando una motivazione insufficiente della sentenza di appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile. Ha stabilito che, in caso di concordato in appello, le doglianze ammissibili sono limitate a vizi specifici legati alla formazione dell'accordo o alla sua applicazione, non potendo riguardare motivi rinunciati o la determinazione della pena se non illegale. Poiché nel caso specifico non sussistevano tali vizi, il ricorso è stato respinto. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
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