Un contribuente impugna una comunicazione di ipoteca, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle sottostanti. La Corte di Cassazione gli dà ragione, stabilendo un principio fondamentale sulla notifica cartella di pagamento in caso di assenza temporanea del destinatario. Per essere valida, non basta che l'Agente della Riscossione spedisca la raccomandata informativa prevista dalla legge (art. 140 c.p.c.), ma è indispensabile che ne provi anche l'effettiva ricezione. Mancando questa prova, la notifica è nulla e gli atti successivi, come l'ipoteca, sono illegittimi. La sentenza precedente viene quindi annullata.
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