La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di visto di conformità infedele, la competenza per irrogare la sanzione al professionista o al CAF spetta esclusivamente alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del luogo in cui il trasgressore ha il proprio domicilio fiscale. Un atto emesso da un ufficio territorialmente incompetente, come quello del domicilio del contribuente, è illegittimo e deve essere annullato. La Corte ha chiarito la natura punitiva, e non meramente risarcitoria, della sanzione prevista.
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