Due società acquirenti stipulano contratti preliminari con un costruttore per l'acquisto di due villette, concordando che un acconto di 159.000 euro fosse già versato, con relativa ricevuta inserita nel contratto. Poiché i lavori non iniziano, le acquirenti chiedono la risoluzione del contratto e la restituzione della somma. Il costruttore si oppone, sostenendo che nessun denaro sia mai stato materialmente versato e che la compensazione con un altro debito societario fosse stata dedotta tardivamente in giudizio. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del costruttore, confermando il pieno valore della quietanza di pagamento firmata. La Suprema Corte stabilisce che la quietanza costituisce una confessione stragiudiziale del pagamento e che specificare che l'adempimento è avvenuto tramite compensazione non costituisce una domanda nuova o tardiva, ma solo una precisazione delle modalità di pagamento.
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