Una società in fallimento ha richiesto il rimborso di un credito IVA che, anni prima, era stato destinato alla compensazione. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto la richiesta per tardività, non essendo stata presentata entro il termine biennale di decadenza. La Corte di Cassazione, prima di decidere nel merito della questione sul rimborso credito IVA fallimento, ha emesso un'ordinanza interlocutoria per acquisire i fascicoli dei gradi precedenti al fine di verificare un'eccezione procedurale sollevata dal ricorrente.
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