Un contribuente è stato condannato per omesso versamento di imposte tramite compensazione di crediti IVA inesistenti. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il proprio difensore non avesse il potere di richiedere il giudizio abbreviato, poiché la procura speciale conteneva solo la formula generica "ogni più ampia facoltà prevista dalla legge". La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la firma sulla nomina con contestuale procura speciale, rilasciata dopo la chiusura delle indagini, esprime la volontà di delegare anche la scelta dei riti alternativi. Inoltre, l'imputato non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio derivante dall'applicazione del giudizio abbreviato, che gli ha anzi garantito la riduzione di un terzo della pena.
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