Una società di costruzioni e il suo cliente portano una disputa contrattuale fino alla Corte di Cassazione. Prima della decisione, le parti trovano un accordo privato e la società rinuncia al ricorso. La Corte Suprema sancisce l'estinzione del processo, stabilendo un principio fondamentale: in caso di chiusura del giudizio per rinuncia accettata, non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato. Questa misura punitiva, infatti, è prevista solo per i ricorsi respinti nel merito, inammissibili o improcedibili, e non può essere estesa ai casi in cui la lite cessa per volontà delle parti. La decisione favorisce gli accordi transattivi, evitando costi aggiuntivi.
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