Un contribuente, dopo aver rinunciato a un ricorso, ha impugnato la condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che non fossero dovute poiché l'Ente si era difeso con un proprio funzionario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la normativa speciale del processo tributario consente la liquidazione delle spese legali a favore dell'Amministrazione finanziaria anche in caso di difesa interna, seppur con una riduzione forfettaria. La Corte ha ribadito che la condanna segue il principio di causalità, per cui chi rinuncia alla causa deve sostenere i costi generati.
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