Una società logistica, dopo aver impugnato una sentenza tributaria sfavorevole, ha raggiunto un accordo con la controparte. A seguito di tale conciliazione, ha presentato una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese e, soprattutto, ha chiarito che in caso di rinuncia al ricorso non si applica il raddoppio del contributo unificato, in quanto misura sanzionatoria di stretta interpretazione.
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