Una società ha impugnato una sentenza relativa alla parziale compensazione spese di lite, sostenendo che la notevole riduzione della pretesa del lavoratore costituisse una soccombenza reciproca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che l'accoglimento quantitativamente ridotto di un'unica domanda non configura soccombenza reciproca, ma una vittoria della parte attrice. La decisione si fonda su un recente intervento delle Sezioni Unite, che distingue nettamente questa ipotesi dalla vera soccombenza reciproca, che si verifica solo in presenza di domande contrapposte.
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