La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22376/2024, ha chiarito gli effetti di una rinuncia al ricorso presentata in modo irregolare. Nel caso di specie, una società aveva impugnato una decisione relativa a un'iscrizione ipotecaria per un debito tributario, ma in seguito a una transazione, aveva manifestato la volontà di rinunciare al ricorso. Sebbene l'atto di rinuncia fosse viziato perché firmato dal solo difensore senza mandato speciale, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese e escludendo l'applicazione del doppio contributo unificato.
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