Un cittadino condannato per rapina ai danni di una tabaccheria ha richiesto la revisione del processo penale. Il ricorrente sosteneva che la propria condanna fosse inconciliabile con la diversa sentenza emessa verso un presunto complice. Nel processo a carico del complice, svoltosi con rito ordinario, i tabulati telefonici erano stati dichiarati inutilizzabili. Nel giudizio del ricorrente, celebrato con rito a prova contratta, i medesimi tabulati avevano invece fondato la condanna. La Corte d'appello ha respinto l'istanza e la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le diverse valutazioni probatorie derivanti dalla differente scelta del rito processuale non costituiscono incompatibilità tra fatti storici.
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