La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per truffa, chiarendo i criteri per il calcolo della prescrizione del reato. Il ricorrente sosteneva erroneamente che il reato fosse estinto dopo sei anni, omettendo di considerare l'effetto degli atti interruttivi che, ai sensi dell'art. 161 c.p., estendono il termine a sette anni e sei mesi. La Corte ha inoltre rilevato l'aspecificità dei motivi di ricorso, in quanto l'imputato si era limitato a riproporre le medesime difese già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
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