Un uomo, condannato per partecipazione a un'associazione per il traffico di droga, presenta un ricorso straordinario alla Cassazione. Egli sostiene che la Corte abbia commesso un **errore di fatto** nel valutare la sua posizione. La Cassazione, però, respinge il ricorso. I giudici chiariscono che le lamentele dell'imputato non riguardano una svista percettiva, ma un tentativo di rimettere in discussione la valutazione delle prove, attività preclusa in questa sede. La sentenza stabilisce un confine netto tra l'**errore di fatto** (una percezione sbagliata degli atti) e l'errore di giudizio, confermando la condanna e l'inammissibilità del ricorso.
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