Una società di servizi ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un'impresa per il pagamento di prestazioni non saldate. L'impresa ha proposto opposizione, sostenendo che la sentenza del Tribunale fosse nulla per motivazione apparente, in quanto il giudice aveva copiato quasi interamente la comparsa conclusionale della controparte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non si configura il vizio di motivazione apparente se il giudice, pur riproducendo testi difensivi altrui, fa proprie le argomentazioni in modo chiaro, logico ed esaustivo, richiamando prove documentali concrete come verbali tecnici e registri. La sentenza è quindi valida.
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