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Commercio Di Prodotti Con Segni Falsi

9 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il reato di chi detiene per vendere, o mette in vendita, prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Commercio di prodotti con segni falsi: condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due anni e due mesi di reclusione e mille euro di multa a carico dell'imputata per il reato di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Le forze dell'ordine avevano sequestrato oltre tremila paia di calzature sportive dotate di strisce rimovibili aggiuntive, create appositamente come trucco per superare i controlli doganali e successivamente rivendere i beni come copie perfette del modello originale. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile: l'imputata ha riproposto le stesse argomentazioni già respinte in appello senza denunciare effettivi vizi di legge. Inoltre, la pena inflitta supera la soglia di due anni, impedendo la concessione della sospensione condizionale. L'imputata perde definitivamente la causa ed è condannata alle spese e al pagamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Commercio di prodotti contraffatti: la grossolanità non esclude il reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un commerciante per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti. L'uomo deteneva e vendeva merce con marchi falsificati, acquistata a basso prezzo da ignoti. La Suprema Corte ha ribadito che il reato di commercio di prodotti contraffatti si configura anche se la contraffazione è grossolana e facilmente riconoscibile. Questo perché il reato tutela la fede pubblica, non solo l'inganno del singolo acquirente. Il ricorso del commerciante è stato dichiarato inammissibile.
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Commercio prodotti contraffatti: la Cassazione condanna il venditore
Un Lavoratore è stato condannato per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. Il Lavoratore deteneva e vendeva numerosi prodotti con marchi falsi, senza giustificazioni. La Cassazione ha ribadito che il commercio di prodotti contraffatti si configura anche se la contraffazione è grossolana. Questo perché il reato protegge la fede pubblica, non solo l'acquirente. Inoltre, il reato di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere. Il ricorso del Lavoratore è stato dichiarato inammissibile.
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Commercio di Prodotti Falsi: Cassazione rigetta ricorso, pena confermata
Un imputato è stato condannato per il reato di commercio di prodotti con segni falsi (Art. 473 c.p.), con sentenza confermata dalla Corte d'Appello. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che per stabilire se un falso sia 'innocuo' e renda il reato impossibile, si deve valutare la capacità ingannatoria del marchio stesso, non le modalità di vendita. Le eccezioni procedurali sollevate dall'imputato non erano supportate da prova. Anche la contestazione sulla pena è stata ritenuta inammissibile, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito. L'imputato dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
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Commercio di prodotti con segni falsi: condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione. Il ricorrente contestava la propria responsabilità penale senza indicare argomenti concreti a supporto della tesi difensiva. Inoltre, l'imputato lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'assenza di precedenti penali non basta più da sola a garantire sconti di pena. Il giudice richiede elementi positivi concreti che la difesa non ha allegato. L'imputato subisce la conferma definitiva della condanna penale e l'obbligo di versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricettazione e commercio di prodotti falsi: concorso confermato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un'imputata accusata dei reati di ricettazione e commercio di prodotti falsi. La difesa contestava l'attendibilità delle prove raccolte nei gradi precedenti e sosteneva l'impossibilità di punire entrambi i reati congiuntamente. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che i reati di ricettazione e vendita di merce contraffatta possono coesistere perfettamente, poiché presuppongono condotte distinte sul piano materiale e temporale. L'imputata perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Pena per commercio di prodotti con segni falsi: ricorso respinto
L'Imputata ha subito una condanna per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, aggravati dall'uso di una struttura organizzata. La Corte di Appello ha ridotto la pena a un anno e quattro mesi di reclusione e milleduecento euro di multa. L'Imputata ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e la mancata estensione al massimo delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'imputato non può richiedere per la prima volta in Cassazione la sospensione condizionale se non ne ha fatto specifica richiesta durante il processo di merito. Inoltre, la quantificazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
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Falso evidente e commercio di prodotti con segni falsi: condanna
Un venditore è stato condannato per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione per aver posto in vendita merce contraffatta. L'imputato ha impugnato la sentenza sostenendo la grossolanità del falso, ritenendo impossibile l'inganno verso gli acquirenti e contestando la consapevolezza dell'origine illecita dei beni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato di contraffazione tutela la pubblica fede e non l'affidamento del singolo compratore. La vendita di merce contraffatta costituisce reato anche quando l'acquirente riconosce subito l'imitazione del prodotto.
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Doppia Condanna: Ricettazione e Commercio di Prodotti Falsi
La Corte di Cassazione ha stabilito che chi prima acquista merce contraffatta e poi la mette in vendita commette due reati distinti e non uno solo. Viene quindi confermato il principio del concorso tra ricettazione e commercio di prodotti falsi. Le due condotte, infatti, sono separate sia dal punto di vista strutturale che cronologico: prima si ricevono i beni illeciti (ricettazione), poi si compie l'azione di venderli (commercio di prodotti falsi). Di conseguenza, l'imputato è stato condannato per entrambi i reati, con una pena complessiva più grave, vedendo il suo ricorso respinto come inammissibile.
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