Una direttrice di un ufficio postale, accusata di aver consentito un prelievo da un libretto pignorato, è stata definitivamente assolta. La Procura aveva richiesto una condanna per violazione colposa di doveri di custodia. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il reato di violazione colposa previsto dall'art. 335 c.p. si applica solo a sequestri penali o amministrativi. Per i pignoramenti civili, la norma corretta è un'altra (art. 388-bis c.p.), che richiede la querela della vittima. Inoltre, la Corte ha confermato che la direttrice non era responsabile, avendo correttamente trasmesso l'atto di pignoramento agli uffici centrali, unici competenti per il blocco effettivo del conto.
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