Una società acquista all'asta alcuni immobili strumentali per l'attività alberghiera da un fallimento. Successivamente, compra dalla stessa curatela i mobili e le licenze. L'Agenzia delle Entrate unisce i due atti e li riqualifica come cessione d'azienda, applicando l'imposta di registro proporzionale anziché fissa. La Cassazione accoglie il ricorso della società. I giudici chiariscono che, in base alla riforma dell'articolo 20 del Testo Unico, l'imposta di registro si applica solo in base agli effetti giuridici del singolo atto presentato, senza poter considerare elementi esterni o contratti collegati privi di un nesso testuale. Di conseguenza, la società ottiene il diritto al rimborso dell'imposta versata in eccedenza.
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