Il Tribunale di sorveglianza di Roma negava la liberazione condizionale a un collaboratore di giustizia, ritenendo insufficiente la sua condotta regolare e l'attività lavorativa in assenza di risarcimenti alle vittime o attività di volontariato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, annullando il provvedimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per i collaboratori di giustizia, il mancato risarcimento dei danni non costituisce un ostacolo insormontabile. Il giudice deve valutare globalmente il sicuro ravvedimento attraverso molteplici indici, come la durata della collaborazione, i rapporti familiari e l'impegno nello studio o nel lavoro, senza focalizzarsi esclusivamente sull'aspetto economico. Il caso torna ora al Tribunale di sorveglianza per una nuova decisione.
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