Un investitore, terzo estraneo a un procedimento penale, chiede la restituzione di metalli preziosi finiti sotto sequestro preventivo. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, stabilendo che il suo diritto si è trasformato in un diritto di credito da far valere nelle procedure concorsuali previste dal Codice Antimafia, e non con un'istanza di dissequestro. La Corte ha sottolineato che, una volta venduto l'oro o accertata la sua non specifica identificazione, l'interesse alla restituzione del bene specifico viene meno, lasciando spazio solo alla tutela del diritto di credito sequestro.
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