La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26947/2024, ha stabilito che la clausola di ultrattività in un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) lo trasforma in un contratto a termine, la cui scadenza coincide con la stipula di un nuovo accordo. Di conseguenza, il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente prima di tale scadenza. Nel caso specifico, un'associazione sanitaria che aveva tentato di applicare un CCNL diverso è stata comunque vincolata al rinnovo del precedente contratto, anche a seguito di un suo comportamento concludente consistito nel continuare ad applicarlo dopo la scadenza.
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