Il caso riguarda l'intestazione fiduciaria di quote di una società a responsabilità limitata. Il Fiduciante aveva intestato il 50% delle quote al Fiduciario, con l'obbligo di retrocessione. L'altro 50% apparteneva a un Socio Co-proprietario. Quando il Fiduciario ha restituito le quote al Fiduciante, il Socio Co-proprietario ha impugnato l'atto, lamentando la violazione delle clausole di prelazione e gradimento previste dallo statuto. La Corte di Cassazione ha confermato l'inefficacia del trasferimento. I giudici hanno stabilito che il patto fiduciario ha natura puramente obbligatoria ed è inopponibile ai terzi. Di conseguenza, il trasferimento di quote dal fiduciario al fiduciante deve rispettare i limiti dello statuto sociale, inclusi i diritti di prelazione degli altri soci. Vince il Socio Co-proprietario, mentre l'accordo di restituzione viene dichiarato inefficace.
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