L'Agenzia delle Entrate ha rettificato il classamento catastale immobili portuali di un fabbricato destinato a deposito e stoccaggio merci nel porto di Ravenna, modificandolo da categoria E/1 a D/7. La società concessionaria ha impugnato l'atto, sostenendo che l'immobile, svolgendo funzioni di pubblico interesse, rientrasse nella categoria E/1. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che i beni utilizzati da imprese private per attività commerciali lucrative, dotati di autonomia funzionale e reddituale, devono essere censiti nella categoria D/7. L'interesse pubblico dell'attività portuale non elimina la natura commerciale dell'impresa. Inoltre, le norme agevolative introdotte nel 2017 si applicano solo a partire dal 2020. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato definitivamente il ricorso della società, confermando la correttezza della categoria D/7 e condannandola al pagamento delle spese.
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