Il Tribunale dichiarava la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio per vizi di notifica, restituendo gli atti alla Procura. La Pubblica Accusa impugnava l'ordinanza dinanzi alla Corte di Cassazione, qualificando il provvedimento come atto abnorme a causa dell'indebita regressione del procedimento penale. Secondo l'accusa, la notifica al difensore risultava pienamente valida a seguito del rifiuto dell'imputato di dichiarare domicilio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il provvedimento del giudice, sebbene potenzialmente errato, non costituisce un atto abnorme. La decisione rientra nei normali poteri del magistrato e non causa alcuna paralisi processuale, potendo il pubblico ministero provvedere semplicemente alla rinnovazione della notifica.
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