La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un imputato accusato di ricettazione di una targa rubata. I giudici hanno dichiarato il suo ricorso inammissibile, stabilendo due principi importanti. Primo, la richiesta di non punibilità per la particolare tenuità del fatto deve essere presentata già in appello, altrimenti non può essere valutata in Cassazione. Secondo, l'attenuante speciale del danno di lieve entità, prevista per la ricettazione, non si applica a beni come le targhe. Il loro valore, infatti, non è solo economico ma soprattutto documentale e di pubblica fede. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva, con l'obbligo per l'imputato di pagare le spese processuali e una sanzione.
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