La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile. L'imputato, condannato per ricettazione, aveva impugnato la sentenza d'appello lamentando la mancata applicazione d'ufficio di un'attenuante non richiesta. La Suprema Corte stabilisce che, sebbene il giudice d'appello abbia la facoltà di concedere attenuanti non richieste, la sua omissione non può costituire un valido motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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