Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello contestando il calcolo della pena. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poich i motivi non si confrontavano con la motivazione dei giudici di merito, che avevano correttamente applicato la recidiva reiterata. La difesa chiedeva la prevalenza delle attenuanti generiche, ma l'applicazione della recidiva reiterata (ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale) impedisce per legge tale prevalenza, in base al divieto di bilanciamento previsto dall'articolo 69, comma 4, dello stesso codice. Di conseguenza, il ricorso stato respinto con condanna al pagamento delle spese.
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