La Corte di Appello confermava la condanna nei confronti di un imputato per la ricettazione di due assegni, ritenendo l'ipotesi di particolare tenuità economica ma escludendo l'estinzione del reato a causa della recidiva contestata e dei periodi di sospensione processuale. La difesa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, eccependo l'erroneo calcolo del tempo trascorso. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso, evidenziando che il primo giudice non aveva concretamente applicato la recidiva né effettuato un bilanciamento tra circostanze. Di conseguenza, la recidiva non poteva prolungare i termini temporali previsti dalla legge. Accertata la maturazione del termine massimo prima della pronuncia di secondo grado, la Suprema Corte ha dichiarato la prescrizione del reato di ricettazione e ha annullato la sentenza senza rinvio.
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