Un cittadino ha subito una condanna per i reati di lesioni personali, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e minaccia aggravata dall'uso dell'arma. La Corte di Appello ha parzialmente ridotto la sanzione escludendo la gravità verbale della condotta, ma ha confermato l'aggravante legata alla presenza dell'arma. L'imputato ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l'assenza di prove sufficienti circa l'uso dell'arma durante l'atto intimidatorio. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito che la contestazione delle prove acquisite equivale a una richiesta di rivalutazione del merito, facoltà preclusa in sede di legittimità. La decisione ha comportato la conferma integrale della condanna, l'addebito delle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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