Un imprenditore, condannato per bancarotta documentale e per distrazione, ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava sia la mancata applicazione dell'attenuante per danno di lieve entità, sia l'applicazione dell'aggravante per aver commesso più fatti di bancarotta, a suo dire non formalmente contestata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la descrizione di plurimi illeciti nell'atto di accusa integra una contestazione implicita della circostanza aggravante, configurando una bancarotta fraudolenta aggravata e tutelando il diritto di difesa dell'imputato.
Continua »