Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata da un incidente notturno, ha fatto ricorso in Cassazione. La difesa sosteneva la nullità dell'accertamento del tasso alcolemico perché l'avviso di farsi assistere da un difensore era stato dato solo oralmente e non per iscritto, e perché mancava il consenso espresso al prelievo ematico in ospedale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la legge non impone la forma scritta per l'avviso, la cui prova può essere fornita tramite la testimonianza degli agenti di polizia. Inoltre, il prelievo ematico richiesto dalla polizia per accertare il tasso alcolemico non richiede un consenso scritto o espresso, ferma restando la possibilità di rifiuto. L'automobilista è stato condannato a pagare le spese processuali.
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