Una società di leasing ha agito contro il fallimento di un'azienda utilizzatrice per un contratto risolto prima della bancarotta. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30721/2023, ha ribaltato la decisione del Tribunale, stabilendo che per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell'entrata in vigore della Legge 124/2017, non si applica l'art. 72-quater della legge fallimentare, bensì, in via analogica, l'art. 1526 c.c., ripristinando la distinzione tra leasing di godimento e traslativo per i casi pregressi.
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