La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un ingegnere contro una sentenza che aveva decretato l'estinzione del processo per responsabilità professionale. Il caso, nato da un contenzioso edilizio, era stato interrotto per il decesso di un terzo chiamato in causa. La Corte aveva precedentemente stabilito che, data l'inscindibilità delle cause, l'evento interruttivo e la tardiva riassunzione avevano provocato l'estinzione dell'intero processo. L'ultimo ricorso, vertente su spese legali e ricostruzione dei fatti, è stato respinto perché le questioni erano già coperte da giudicato o correttamente decise dal giudice del rinvio.
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