Il Contribuente ha proposto ricorso contro l'Istituto Previdenziale opponendosi a un avviso di addebito per contributi previdenziali della Gestione Commercianti. Durante la pendenza del giudizio di Cassazione, il Contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della legge n. 119 del 2018, impegnandosi formalmente a rinunciare alla causa. La Suprema Corte, preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e della volontà di rinunciare al giudizio, ha dichiarato l'estinzione del processo. Di conseguenza, le spese di lite non sono state liquidate, venendo assorbite dalla procedura di sanatoria, e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato. Vince il Contribuente che ottiene la chiusura del contenzioso.
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