Un contribuente impugna un avviso di accertamento perché notificato a un indirizzo sbagliato. L'Agenzia delle Entrate, riconoscendo l'errore, annulla la notifica e il relativo ruolo provvisorio, ma poi rinotifica lo stesso atto all'indirizzo corretto. Il contribuente prosegue la causa originaria, ottenendo in appello la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'Agenzia ricorre in Cassazione, sostenendo che l'atto non era stato annullato. La Suprema Corte respinge il ricorso, chiarendo che l'aver soddisfatto la richiesta iniziale del contribuente (l'illegittimità della prima notifica) determina la cessazione della materia del contendere per quel giudizio, anche se la pretesa fiscale di fondo rimane valida e oggetto di un nuovo contenzioso.
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