Un cittadino straniero ha proposto ricorso per ottenere la protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un difetto nella procura speciale per cassazione. L'atto firmato dal ricorrente non conteneva infatti la certificazione, da parte del difensore, della data effettiva di rilascio, che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Questo requisito formale è previsto a pena di inammissibilità dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente non solo ha perso la causa senza che i giudici esaminassero i motivi del ricorso, ma è stato anche condannato al pagamento del doppio del contributo unificato. La Corte ha chiarito che tale sanzione pecuniaria ricade sul cliente e non sull'avvocato, poiché la procura è considerata nulla e non inesistente.
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