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Certificazione Di Posteriorità

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Attestazione con cui l'avvocato conferma che il cliente ha firmato il mandato dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale del provvedimento da impugnare.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Procura speciale per ricorso in Cassazione: l’errore fatale
Il richiedente asilo ha proposto ricorso contro il Ministero dell'Interno per ottenere la protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un vizio formale nella procura speciale per ricorso in Cassazione. Il difensore ha infatti autenticato la firma del ricorrente con la formula generica 'vera e autentica', senza certificare espressamente che il rilascio fosse avvenuto in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa e dovrà versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Procura speciale per cassazione: un vizio formale nega l’asilo
Il Richiedente Asilo ha impugnato la decisione che negava la protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un difetto formale nella delega difensiva. La procura speciale per cassazione non conteneva infatti la data di rilascio né la certificazione, da parte del difensore, che la firma fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Questo requisito è obbligatorio per legge a pena di inammissibilità. Di conseguenza, il cittadino straniero perde la possibilità di vedere esaminato il proprio ricorso e deve pagare il doppio del contributo unificato, poiché l'atto nullo è comunque addebitabile alla parte rappresentata.
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Procura speciale per cassazione: il dettaglio che costa il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero contro il diniego della protezione internazionale. Il motivo risiede nel difetto della procura speciale per cassazione. L'avvocato del ricorrente ha autenticato la firma del cliente ma non ha certificato in modo esplicito che la data del rilascio del mandato fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008. Questa omissione rende la procura speciale per cassazione nulla. La Corte ha ribadito la legittimità costituzionale di tale rigida regola procedurale e ha posto a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, escludendo la responsabilità diretta del difensore in quanto l'atto è nullo e non inesistente.
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Procura speciale per cassazione: l’errore che costa la causa
Un cittadino straniero ha proposto ricorso per ottenere la protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un difetto nella procura speciale per cassazione. L'atto firmato dal ricorrente non conteneva infatti la certificazione, da parte del difensore, della data effettiva di rilascio, che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Questo requisito formale è previsto a pena di inammissibilità dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente non solo ha perso la causa senza che i giudici esaminassero i motivi del ricorso, ma è stato anche condannato al pagamento del doppio del contributo unificato. La Corte ha chiarito che tale sanzione pecuniaria ricade sul cliente e non sull'avvocato, poiché la procura è considerata nulla e non inesistente.
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Procura speciale incompleta: il cliente perde e paga il doppio
Il richiedente asilo ha proposto ricorso in Cassazione contro il diniego della protezione internazionale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un difetto formale nella procura speciale. L'avvocato ha autenticato la firma del cliente ma non ha certificato espressamente che la data del mandato fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e deve pagare un ulteriore contributo unificato, poiché la procura speciale incompleta è considerata nulla e non inesistente, ponendo i costi a carico della parte e non del difensore.
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