Un cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro il diniego della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un difetto formale nella procura speciale. L'avvocato del ricorrente si era limitato ad autenticare la firma del cliente con la formula "E' autentica", senza certificare espressamente che la data di rilascio del mandato fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Suprema Corte ha ribadito che, nelle controversie in materia di protezione internazionale, la legge impone al difensore di certificare specificamente sia l'autenticità della firma sia la posteriorità della data di rilascio della procura speciale rispetto alla comunicazione del provvedimento, a pena di inammissibilità.
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