Un soggetto, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi addotti erano generici, limitandosi a riproporre censure già vagliate dalla Corte d'Appello e non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, sia in merito alla responsabilità che alla pena. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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